A Valmadrera, in provincia di Lecco, è entrata in vigore un’ordinanza che limita la coltivazione e la vendita di fave per tutelare un minore residente in città, affetto da favismo. Il provvedimento è stato firmato l’11 settembre dal sindaco Cesare Colombo, nella sua veste di autorità sanitaria locale, e reso noto dal Comune il 18 settembre.
L’atto stabilisce il divieto assoluto di coltivare fave entro un raggio di 300 metri dal perimetro dell’abitazione del minore e della scuola frequentata. Le due aree sono individuate nelle planimetrie allegate all’ordinanza. La misura riguarda inoltre le mense scolastiche e comunitarie frequentate dal bambino, dove non potranno essere somministrate fave fresche, secche o surgelate.
La richiesta della famiglia
Il provvedimento nasce dalla segnalazione di un genitore, che ha chiesto all’amministrazione comunale di adottare misure di tutela per il figlio. Il minore presenta un deficit dell’enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi, noto come G6PD, una condizione ereditaria associata al favismo. La famiglia ha trasmesso la segnalazione anche ad Ats Brianza.
Il Comune ha incontrato il direttore del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’agenzia il 13 aprile. Successivamente, il 27 luglio, Ats ha inviato una nota con le indicazioni poi recepite nell’ordinanza. Nella documentazione clinica acquisita dall’amministrazione è presente una prescrizione specialistica che impone di evitare in modo tassativo l’ingestione e il contatto diretto con le fave.
Le regole per i punti vendita
Una seconda serie di obblighi si applica a tutti gli esercizi alimentari della città: negozi, pubblici esercizi, ristoranti e banchi collocati su aree pubbliche o private. Quando sono fresche, le fave devono essere vendute in confezioni chiuse o comunque sistemate in modo da impedire la dispersione e il contatto accidentale. I titolari devono inoltre esporre un cartello visibile che segnali la presenza e la vendita del prodotto.
Il Comune ricorda che il favismo può provocare la distruzione dei globuli rossi quando l’organismo entra in contatto con determinati alimenti, tra cui le fave. L’ordinanza estende quindi alcune precauzioni all’intero territorio comunale, pur essendo stata adottata per proteggere una sola persona. Nel testo viene richiamato l’articolo 32 della Costituzione, secondo cui la tutela della salute, anche quando riguarda un unico soggetto, costituisce un interesse generale.
Il principio di precauzione
La nota di Ats distingue tra le diverse modalità di esposizione. La crisi emolitica acuta, la conseguenza più grave del favismo, è collegata direttamente al consumo delle fave. Il contatto con la pelle avrebbe invece un ruolo estremamente circoscritto e riguarderebbe soprattutto le persone più sensibili.
Quanto al polline, Ats sottolinea che la letteratura scientifica e i pareri del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del 2012 e del 2023 non forniscono evidenze sufficienti per stabilire un nesso causale certo tra inalazione e crisi emolitiche. Sono segnalati soltanto casi di malessere generalizzato in alcuni soggetti. Il limite dei 300 metri è stato quindi fissato sulla base del principio di massima precauzione, nei luoghi in cui il minore vive e trascorre le proprie giornate.